20241119 Putin nucleare

Putin ha firmato il decreto N°991 del 19 novembre 2024 “Sull’approvazione dei fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare”. Alcuni estratti chiave. I. Disposizioni generali 1. I presenti Fondamenti costituiscono un documento di pianificazione strategica nel campo della difesa e riflettono le opinioni ufficiali sull’essenza della deterrenza nucleare, definiscono i pericoli militari e le minacce per neutralizzare la deterrenza nucleare, i principi della deterrenza nucleare, nonché le condizioni per la transizione della Federazione Russa all’uso delle armi nucleari. 2. La deterrenza garantita di un potenziale nemico dall’aggressione contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati è una delle massime priorità dello Stato. Il contenimento dell’aggressione è assicurato dalla totalità della potenza militare della Federazione Russa, comprese le armi nucleari. II. L’essenza della deterrenza nucleare 9. La Federazione Russa esercita la deterrenza nucleare contro un potenziale avversario, il che significa singoli Stati e coalizioni militari (blocchi, alleanze) che considerano la Federazione Russa come un potenziale avversario e possiedono armi nucleari e/o altri tipi di armi di distruzione di massa o armi significative potenziali di scopo generale. La deterrenza nucleare viene esercitata anche nei confronti degli Stati che mettono a disposizione il territorio, lo spazio aereo e/o marittimo e le risorse sotto il loro controllo per la preparazione e l’attuazione dell’aggressione contro la Federazione Russa. 10. L’aggressione di qualsiasi Stato di una coalizione militare (blocco, alleanza) contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati è considerata come un’aggressione di questa coalizione (blocco, alleanza) nel suo insieme. 11. L’aggressione contro la Federazione Russa e/o i suoi alleati da parte di qualsiasi Stato non nucleare con la partecipazione o il sostegno di uno Stato nucleare è considerata un loro attacco congiunto. III. Condizioni per la transizione della Federazione Russa all’uso delle armi nucleari 18. La Federazione Russa si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in risposta all’uso di armi nucleari e/o di altro tipo di armi di distruzione di massa contro di essa e/o i suoi alleati, nonché in caso di aggressione contro la Federazione Russa e/o la Repubblica di Bielorussia come Stati membri dell’Unione che utilizzano armi convenzionali, creando una minaccia critica alla loro sovranità e/o integrità territoriale. 19. Le condizioni che determinano la possibilità che la Federazione Russa utilizzi armi nucleari sono: • a) ricezione di informazioni attendibili sul lancio di missili balistici che attaccano i territori della Federazione Russa e/o dei suoi alleati; • b) l’uso da parte del nemico di armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa sui territori della Federazione Russa e/o dei suoi alleati, su formazioni militari e/o siti della Federazione Russa situati al di fuori del suo territorio; • c) l’impatto del nemico sulle strutture statali o militari critiche della Federazione Russa, la cui messa fuori uso porterà all’interruzione delle azioni di risposta delle forze nucleari; • d) aggressione contro la Federazione Russa e/o la Repubblica di Bielorussia come partecipanti allo Stato dell’Unione utilizzando armi convenzionali, creando una minaccia critica alla loro sovranità e/o integrità territoriale; • e) ricezione di informazioni attendibili sul lancio massiccio (decollo) di armi d’attacco aerospaziali (aerei strategici e tattici, missili da crociera, velivoli senza pilota, ipersonici e altri) e sul loro attraversamento del confine di Stato della Federazione Russa. 20. La decisione sull’uso delle armi nucleari spetta al Presidente della Federazione Russa. 21. Il Presidente della Federazione Russa può, se necessario, informare i vertici politico-militari di altri Stati e/o organizzazioni internazionali sull’essere pronti come Federazione Russa all’uso di armi nucleari o sulla decisione presa di utilizzare armi nucleari, così come sul fatto del loro utilizzo.
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